(In)Giustizia Sportiva

Gli organi preposti a farci rispettare leggi e regolamenti, LI RISPETTANO ESSI STESSI?

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, due avvocati componenti degli organi di giustizia federale della F.I.S.E., contravvenendo apertamente a quanto disposto dall’art. 3 comma  5 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ricoprono il ruolo di organo di giustizia federale in tre (3) Federazioni Sportive Nazionali.

Tanto è emerso dalla segnalazione ricevuta da #TEO. Ma veniamo ai fatti.

L’art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, al comma 5 recita testuali:

“[omissis] la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile [omissis] con la carica di componente di organo di giustizia o dell’ufficio del procuratore presso più di un’altra Federazione. 

In parole “povere” ciò sta a significare che un avvocato, nella fattispecie, può essere procuratore o giudice federale al massimo in due Federazioni Sportive Nazionali.

xxxxxxxx xxxxxx risulta essere:

  1. Procuratore aggiunto della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.);
  2. Procuratore federale della Federazione Italiana Pesistica (F.I.PE.);
  3. Procuratore federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.).

L’avvocato xxxxxx ha inserito tali qualifiche anche nel suo curriculum vitae, disponibile online.

xxxxxx xxxxxxx risulta essere:

  1. Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italian Sport Equestri (F.I.S.E.);
  2. Membro supplente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Pesistica (F.I.PE.);
  3. Membro supplente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.).

Tutte queste notizie sono facilmente consultabili online. Si nota anche come xxxxxx e xxxxxx viaggino “a braccetto”, operando all’interno delle medesime tre federazioni.

F.I.S.E.

Pare molto strano che sia #TEO – su segnalazione ricevuta – a dover rilevare i casi di xxxxxxxx xxxxxx e xxxxxx xxxxxx. Tra le altre cose la F.I.S.E. è stata la terza e ultima federazione in ordine di tempo a cui sono approdati i due avvocati: perchè la Commissione Federale di Garanzia non è intervenuta per evidenziare l’incompatibilità all’atto delle nomine?

Ora che succederà? Un Sostituto Procuratore e un Giudice Sportivo Nazionale “incompatibili” in F.I.S.E.. Che ne sarà dei procedimenti che li ha visti protagonisti?Dopo il caso di Alessandra Bruni, in definizione entro la fine di questo mese, un’altro episodio scomodo che mette a repentaglio le sorti della giustizia federale?

Aggiungerei anche che uno di questi due avvocati è Procuratore Federale presso una delle F.S.N. sopracitate dal 2000; l’art. 15 comma 7 del codice di giustizia sportiva della F.S.N. recita testualmente:

Articolo 15 – Il Procuratore Federale
7) Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il Mandato del Procuratore Federale non può essere rinnovato più di 2 volte.

Alla luce di tutto ciò, è lecito chiedersi se dopo 18 anni presso la medesima federazione si possa in qualche modo (anche inconsciamente) agevolare, salvare o addirittura coprire coloro che da anni girano, frequentano lo stesso ambito, la stessa struttura e che in qualche modo siano o possano essere entrati in un certo rapporto di confidenza con la procuratrice stessa?

In attesa di una improbabile risposta dai vertici delle F.S.N. sopracitate, RIFLETTIAMO

L’articolo sopracitato è tratto in parte dal sito “https://theequestrianobserver.wordpress.com”

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